Affidamento delle ceneri

  • Servizio attivo

Procedimento di affidamento delle ceneri


A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

La scelta dell’affidamento dell’urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all’affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell’iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
c) autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 comma 1-2-3
d) dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile dai familiari di cui al precedente articolo 41 comma 1), in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all’affidamento delle proprie ceneri.

Come fare

Ai sensi dell'articolo 40 del vigente regolamento cimiteriale:

  1.  L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile.
  2. La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l’autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione; nel caso la dispersione avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.
  3. L’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gavorrano.
  4. È obbligatoria la presentazione di una istanza del parente del defunto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013.
    Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia 23 mortuaria), alla quale deve essere allegato un documento comprovante la espressa volontà del defunto stesso, in originale o copia conforme, dato atto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa, e in mancanza di quanto predetto, la volontà del defunto potrà essere espressa con atto scritto dal coniuge o dal convivente, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata in un comune diverso da quello competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, questi l’inoltra all’Ufficiale di Stato Civile competente.
  5. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, purché di defunti deceduti in data successiva al 30 marzo 2009.
  6. Ai fini della rinuncia, il soggetto individuato dal decuius come “affidatario” è tenuto sottoscrivere un documento con cui esprime la volontà della rinuncia all’affidamento dell’urna; le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.
  7. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
  8. In caso di decesso dell’affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l’urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.
  9. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l’affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l’approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell’Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti.

Cosa serve

Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica

  • Istanza del parente del defunto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013.
  • Documentazione allegata

Cosa si ottiene

L’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gavorrano

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

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Rivolgiti all'Ufficio di competenza

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/04/2026

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