Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri deve avvenire in conformità con la normativa nazionale e la normativa regionale Toscana ed è consentita nei seguenti luoghi.
a) nel cinerario comune del cimitero per conservazione perpetua;
b) in aree naturali demaniali a oltre 200 m da centri abitati, insediamenti, pubblici esercizi e zone adibite a verde attrezzato, campeggi, giardini pubblici o uso turistico;
c) in aree apposite all’interno del cimitero, allestite allo scopo e denominate Giardino delle Rimembranze, da regolamentare con appositi atti;
d) in aree private all’aperto con consenso scritto del proprietario, senza fini di lucro.
È vietata la dispersione nei centri abitati (D.Lgs. 285/1992) e nei corsi o specchi d’acqua non assimilabili a fiumi o laghi (legge 130/2001).