Per coloro che celebrano il matrimonio davanti a ministro di culto cattolico è necessario esibire la richiesta della pubblicazione rilasciata dal Parroco.
Per coloro che celebrano il matrimonio davanti a ministri di altri culti riconosciuti dallo stato è necessario seguire le indicazioni che l’Ufficio di Stato Civile fornirà in modo dettagliato a seconda del culto.
Quando uno degli sposi è cittadino straniero, vedere le specifiche informazioni nell’allegato.
Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o con matrimonio annullato) non potrà farlo prima che gli atti di Stato Civile e l’Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati;
La donna divorziata consensualmente da meno di 300 gg. può contrarre subito nuovo matrimonio;
La donna divorziata da meno di 300 giorni per divorzio non consensuale non può contrarre nuovo matrimonio senza l’autorizzazione del Tribunale.
Per la vedova da meno di 300 gg. occorre l’Autorizzazione del Tribunale;
Per il minorenne che ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, è necessario il Provvedimento di Ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni.
Se i richiedenti sono parenti fra loro (zio/a e nipote o cognati) occorre il Decreto del Tribunale per l’Autorizzazione al matrimonio.
Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già stato trascritto in Italia, altrimenti è consigliabile che vi provveda.
Chi ha già in corso o ha la necessità di cambiare residenza da un comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’ufficio di Stato Civile.
Ulteriori informazioni:
Nell’atto di celebrazione del matrimonio, gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime di separazione dei beni (Art. 162 C.C.).
Per poter riconoscere un figlio nell’atto di matrimonio civile occorre il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto se il figlio è minorenne. L’assenso del figlio che ha compito 16 anni può essere fornito anche successivamente al matrimonio dei genitori (art. 250 C.C.).
La cittadina italiana che contrae matrimonio con cittadino straniero, conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia (art. 142 ter C.C.).